Agevolazione IVA su opere di eliminazione di barriere architettoniche

La normativa sull’IVA prevede un’aliquota agevolata (4%) per la realizzazione di opere finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Possono godere di questo beneficio solo le più comuni spese di manodopera e di eventuale progettazione degli interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono esclusi dall’agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere.

La norma che disciplina l’IVA su questi aspetti, peraltro, non limita il beneficio ai soli disabili o ai loro familiari; ciò rende possibile l’accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale).

Il fatto che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa fattura.

Nella fattura va citato il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A – parte II.

Va ricordato che i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono fruire dell’IVA agevolata. In questo caso, tuttavia, l’agevolazione vige solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.

Normativa di riferimento:

  • Legge 29 ottobre 1993, n. 427
  • Decreto del Presidente della Repubblica – 26 ottobre 1972 n. 633
    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.”
    (Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292)

 

DETRAZIONI DI IMPOSTA sui redditi delle persone fisiche per abbattimento barriere architettoniche

Le detrazioni, relative all’eliminazione delle barriere architettoniche, riconosciute dall’attuale normativa sono due.

Detrazione del 19%.

Nel primo caso è consentito portare in detrazione, al momento della compilazione della denuncia dei redditi, il 19% delle spese sostenute da parte di persone disabili o da coloro che hanno fiscalmente in carico persone disabili

Tale detrazione è concessa solo per le spese inerenti la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, ausili per il sollevamento e l’adattamento di ascensori.

Detrazione del 41% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel secondo caso è consentito di portare in detrazione, al momento della denuncia dei redditi una cifra pari al 41% delle spese sostenute. L’importo massimo detraibile non può superare l’imposta lorda stessa; il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è di 77.468,53 Euro per ogni anno; va detto che questa agevolazione è valida per gli anni 1998 e 1999.

L’importo detraibile dovrà essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo; viene prevista la possibilità di suddividere tale importo in quote annuali su dieci anni.

Un esempio:

spesa sostenuta = 51.645,69 Euro;

spesa detraibile = 21.174.73 Euro;

importo detraibile dall’imposta lorda per anno = 4234.95 Euro (ipotesi rapportata ai cinque anni)

L’agevolazione è riferita alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 1998.

Le istruzioni per la compilazione del Modello 730/1999 relativo ai redditi 1998, hanno precisato che per poter fruire di questa agevolazione, i contribuenti devono avere rispettato le modalità di richiesta fissate a suo tempo dal Ministero delle Finanze e cioè:

· aver trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, relativa ad ogni singola unità immobiliare iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s’intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;

· aver effettuato le spese tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall’art. 1 della L. 449/97, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico bancario.

Attenzione: in luogo di tutta la documentazione prevista, i contribuenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della legge n.15 del 1968, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.

La dichiarazione è esente da imposta di bollo. Anche nel caso ricorrano alla dichiarazione sostitutiva, i contribuenti sono tenuti a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

le due forme di detrazione sono incompatibili fra loro; le istruzioni al Modello 730/99 e del Modello Unico/99 prevedono tuttavia che sulla parte eccedente il 41% si possa usufruire anche della detrazione del 19%. Ricordando che l’importo massimo ammesso alla detrazione del 41 % è di Euro 77.468,53 annui, si comprende quanto sia limitatamente applicabile questa eccezione.

Oltre alle fatture, ricevute o quietanze, in questo caso, il contribuente deve dimostrare di essere di essere persona con handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992, oppure che lo è un familiare fiscalmente a suo carico.

Quali sono i documenti ammessi per dimostrare lo stato di handicap:

  • i certificati di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

  • i certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;

  • i soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.