I.V.A. per i veicoli adattati al trasporto o alla guida delle persone disabili

(Modulo IVA agevolata 4% acquisto auto)

(Modulo richiesta di rimborso del 20% adattamenti veicolo personale)

Le agevolazioni Iva

È applicabile l’Iva al 4 per cento, anziché al 20 per cento, all’acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuovi o usati.(Vedi Tabella)
L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli

(anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni, salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal P.R.A.
Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente o all’ufficio doganale (nel caso di importazione), i seguenti documenti:

  1. fotocopia della patente speciale, o la richiesta avanzata per l’ottenimento della patente speciale; nel caso del disabile “trasportato” e, quindi, non in possesso di patente alcuna, tale documento non è, ovviamente, richiesto;
  2. certificazione attestante l’invalidità di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tale accertamento;
  3. atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non si è beneficiato dell’applicazione dell’IVA agevolata sui mezzi in questione; nel caso in cui il mezzo “agevolato” sia stato cancellato dal PRA, dovrà essere esibita la relativa documentazione solitamente rilasciata da quell’ente;
  4. atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

La circolare 197/E/1998 ricorda che l’IVA agevolata può essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e sulle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli.

In merito a questi accessori, la disposizione precisa che, solo gli strumenti che hanno una connessione funzionale con l’invalidità possono godere dell’agevolazione in parola.

La documentazione necessaria per accedere a questo tipo di agevolazione è limitata ad una autodichiarazione in cui l’acquirente specifica che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile e fiscalmente a carico


 
Chi vende, in tutti i casi sopra elencati deve:

  • indicare nella fattura gli estremi della Legge 97/1986 (se l’acquirente è titolare di patente speciale o se è in attesa di conseguirla o un familiare) oppure della Legge 449/1997 (se l’acquirente è un disabile non patentato o un familiare);
  • comunicare entro 30 giorni all’ufficio IVA, competente nei confronti dell’acquirente, la data dell’operazione, la targa automobilistica dei veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’interessato

Normativa di riferimento

  • Circolare del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, n. 197/E
    “IVA – Aliquota – Veicoli adattati ad invalidi”
  • Circolare MTCT 27 luglio 1998, n. 65
    “Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Agevolazione previste dall’art. 8 per i veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con limitate capacità motorie permanenti.”
  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449
    “Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.”
    Si veda in particolare l’art. 8, comma 3
  • Legge 28 luglio 1989, n. 263
    “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di consumo sul gas metano usato come combustibile.”
  • Decreto del Ministero delle Finanze del 16 maggio 1986
    “Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.”
  • Legge 9 aprile 1986, n. 97
    “Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.”
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.”
    Si veda in particolare la tabella A parte, II punti 31 e 33